Il 7 febbraio 2017 è stato depositato il Disegno di legge Gambaro, dal nome della senatrice
che l’ha proposto, contenente “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online,
garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”.
L’art.1 prevedeva che chiunque avesse pubblicato o diffuso notizie false, esagerate o
tendenziose riguardante dati o fatti manifestamente infondati o non veritieri attraverso
social media o altri siti non espressione di giornalismo online, veniva punito con l’ammenda
fino a euro 5000.
L’art.2 introduceva nel codice penale due nuovi delitti riguardanti la diffusione di notizie false.
Nello specifico prevedeva la reclusione non inferiore a mesi dodici e l’ammenda fino a euro 5000
per chiunque diffondeva o comunicava voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che
potevano destare pubblico allarme o per chiunque svolgeva comunque un’attività tale da
recare nocumento agli interessi pubblici; infine il nuovo articolo 265-ter del c.p.,
il quale prevedeva che chiunque si rendeva responsabile di campagne d’odio contro
individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici,
veniva punito con la reclusione non inferiore a due anni e con l’ammenda fino a euro 10.000.
L’art.3 prevedeva che l’amministratore della piattaforma doveva, entro quindici giorni dalla
diffusione online, darne apposita comunicazione, tramite posta elettronica certificata,
al tribunale territorialmente competente.
Per quanto riguarda la tutela dei soggetti lesi dalla pubblicazione di notizie diffamatorie
o offensive dell’onore, l’art.4 aveva lo scopo di riconoscere un dritto di replica o di via di
ricorso equivalente che consenta la veloce rettifica di un’informazione erronea o lesiva pubblicata online.
Inoltre, l’art.5 riconosceva il diritto all’eliminazione di contenuti lesivi a seguito di
condotte poste in violazione delle nuove fattispecie.
L’art.6 sosteneva da un lato l’incremento dell’attività di formazione continua dei giornalisti,
dall’altro lato intendeva sostenere iniziative di alfabetizzazione mediatica,
in modo da porre le nuove generazioni nelle condizioni di un uso critico e
consapevole dei mass media telematici.
L’art. 7 prevedeva per i gestori delle piattaforme un costante monitoraggio di quanto
diffuso nelle proprie piattaforme web, compresi i commenti degli utenti, per valutarne
l’attendibilità e veridicità e nel caso rimuovere tali contenuti.
Infine, l’art.8 riguardava le emittenti radiotelevisive pubbliche e le relative
piattaforme elettroniche telematiche, stabilendo che la Commissione parlamentare
doveva incentivare le emittenti radiotelevisive pubbliche a sfruttare al meglio
le possibilità tecniche offerte dai media online, verificando che la loro presenza
su internet sia conforme agli stessi standard editoriali previsti per l’informazione offline.
Questa proposta è stata presentata nel 2017 al Senato della Repubblica,
rubricata “Norme generali in materia di social network e per il contrasto della diffusione su
internet di contenuti illeciti e delle fake news”.
L’intento di questo disegno di legge era di responsabilizzare i fornitori di servizi
social network sui contenuti veicolati attraverso le loro piattaforme, tutelare gli
utenti da notizie costruite per trarli in inganno e contrastare la commissione
di reati attraverso la rete.
L’art 1 stabiliva che le nuove disposizioni si applicavano ai servizi di
social network operanti a scopo di lucro su piattaforme internet, progettati
per consentire la condivisione di contenuti tra utenti o rendere pubblici tali contenuti,
con più di un milione di utenti registrati sul territorio nazionale; considerando illeciti,
ai fini degli obblighi del fornitore di servizi di social network, i contenuti che configuravano
i delitti contro la persona ed i reati contro la Repubblica, nel senso che attentano
alla sicurezza pubblica.
L’art. 2 stabiliva che il fornitore di servizi di social network si doveva dotare di
una procedura efficace, trasparente e permanente per la ricezione e trattazione delle
relative denunce, offrendo un dispositivo facilmente riconoscibile ed accessibile per
gli utenti per l’invio di reclami. Tale procedura consentiva l’immediata presa in carico
della denuncia, la verifica dell’illegalità del contenuto e la rimozione del contenuto
entro ventiquattr’ore. Nel caso in cui questo non avveniva, il social network incorreva
in una sanzione da 500.000 a 5 milioni di euro.
L’Art.3 disciplinava l’accreditamento di specifici organismi di autoregolamentazione
ai quali i fornitori di servizi di social network potevano affidare le procedure
di gestione dei richiami, blocco e cancellazione di contenuti illeciti.
L’Art.4 disciplinava gli obblighi di comunicazione dei fornitori di reti sociali.
Coloro che ricevevano oltre 100 reclami annui in ordine a contenuti illegali pubblicati
sulle proprie piattaforme, dovevano produrre un rapporto semestrale sulla gestione dei
reclami pervenuti, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito web,
entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento.
L’art.5 prevedeva una procedura specifica per tutelare le persone danneggiate
dagli illeciti o vittime dei delitti contro la persona, stabiliva il diritto per
l’interessato di richiedere al fornitore di servizi di social network la rimozione
o blocco dei dati personali propri o del minore a carico, con l’obbligo del fornitore
di decidere entro ventiquattr’ore dalla ricezione in caso di contenuti illeciti.
Nel caso di rifiuto o mancata risposta, l’interessato poteva rivolgersi al Garante
per la protezione dei dati personali.
L’art.6 riguardava invece la procedura relativa ai delitti contro la Repubblica,
commessi per via telematica attraverso l’inserimento di contenuti generati dagli
utenti di un social network; il pubblico ministero avrebbe ordinato con decreto
il fornitore di servizi di social network di provvedere alla rimozione del contenuto
non oltre quarantott’ore dal ricevimento della notifica.
L’art.7 prescriveva una disciplina sanzionatoria, fino a 5 milioni di euro, delle
infrazioni commesse deliberatamente o per negligenza dai fornitori di servizi di social network.
Infine l’art.8 dettava norme transitorie per dare ai fornitori dei servizi di social network
un congruo periodo di tempo per adeguarsi agli obblighi previsti dalla legge.
Oltre i disegni di legge già esaminati, un terzo è stato depositato in Parlamento,
con l’intento di vietare la possibilità di immettere informazioni in via anonima
sul web, per tutelare il diritto all’oblio.
Stiamo parlando del disegno di legge proposto da De Girolamo, presentato
il 10 ottobre 2017 alla Camera dei Deputati, con l’obiettivo di introdurre
il divieto dell’uso anonimo della rete internet e disposizioni in materia
di tutela del diritto all’oblio, senza offrire una soluzione diretta per la falsità delle notizie.
Questo disegno di legge si componeva di due articoli:
L’art.1 prevedeva il divieto assoluto di far ricorso all’anonimato in rete,
la cui violazione veniva punita con un’ammenda di euro 25.000. Inoltre,
obbligava le piattaforme ad assolvere una procedura di registrazione,
per poter visionare qualsiasi sito, rendendo molto macchinoso l’utilizzo di internet.
Sino ad oggi l’ordinamento non ha riconosciuto rilevanza penale tout court all’anonimato,
prevedendo al contrario una serie di tutele, apprestate soprattutto in tema di privacy,
che hanno abbracciato situazioni in cui lo stesso anonimato rappresenta un
valido strumento di difesa. L’anonimato è infatti uno strumento di difesa
non solo della riservatezza personale a fronte della sempre crescente
invasività delle nuove tecnologie, ma soprattutto della libertà di
manifestazione del pensiero.
Infine, l’art.2 prevedeva la possibilità di chiedere la rimozione
dal web di contenuti diffamatori o di dati e informazioni personali
trattati violando la normativa vigente, con l’unico limite l’attuale e
concreta utilità della notizia, che doveva essere sempre riportata entro i limiti
della “continenza espositiva”.